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Come sospendere la rata del mutuo

 

 

Decreto Cura Italia: ecco come sospendere la rata del mutuo sulla prima casa
In questo momento di forte incertezza e paura, sono tante le azioni che si stanno mettendo in atto per aiutare il popolo italiano. Il governo, con il Decreto Cura Italia (Dl 17 marzo 2020, n. 18), ha stabilito le misure di sostegno per il paese, supportando, in particolar modo, tutte le categorie che rischiano di subire le maggiori conseguenze in seguito a questa pandemia.
La sospensione della rata del mutuo per la prima casa è tra le misure più importanti previste da questo decreto. Un provvedimento pensato per chi, come te, sta vivendo un momento di grande difficoltà dal punto di vista economico. Ecco quali sono i requisiti per accedere e qual è la modalità per fare domanda.

Sospensione rate mutuo prima casa, ecco a chi è destinato

Secondo le misure straordinarie previste da questa manovra, puoi usufruire di questa agevolazione se hai contratto un mutuo prima casa e, in questo momento, non sei in grado di sostenere l’impegno economico delle rate, soprattutto se, a causa dei provvedimenti intrapresi dal Governo per fronteggiare l’emergenza Covid-19, hai dovuto sospendere la tua attività lavorativa per almeno 30 giorni consecutivi o ridurre l’orario di lavoro per lo stesso periodo di tempo, nella misura pari ad almeno il 20% di quello complessivo.

In realtà, la possibilità di posticipare il pagamento delle rate di mutuo esisteva già in precedenza, ma con un’importante differenza. Introdotta dall’art. 2 comma 476 della Legge 28.12.2007 n. 244 (legge finanziaria del 2008), questa misura si rivolgeva a coloro che si trovavano in situazioni di temporanea difficoltà economica, ovvero:

- cessazione del rapporto di lavoro o sospensione;

- riduzione dell’orario di lavoro;

- decesso o grave infortunio.

Tale decreto 244/2007, allo stesso modo del Decreto Cura Italia, prevedeva la facoltà di sospendere il pagamento delle rate di mutuo per massimo due volte, e per un periodo totale di 18 mesi. Inoltre, la sospensione autorizzata si riferiva solo alla quota capitale della rata, mentre la quota interessi andava comunque corrisposta.
Con il decreto Cura Italia, invece, alla quota interessi provvederà il Fondo, nella misura pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Il Decreto Cura Italia prevede inoltre, all’articolo 54, che tale facoltà sia estesa anche ai lavoratori autonomi e ai professionisti e alle PMI in generale (le PMI sono le imprese con meno di 250 dipendenti e con un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, oppure il cui totale di bilancio annuo non superi i € 43 milioni), che autodichiarino di avere registrato, nel primo trimestre 2020, ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo di fatturato pari ad almeno il 33% rispetto al fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza alla chiusura o della restrizione della propria attività, dovuta all’attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

La facoltà di sospensione delle rate di mutui e la sospensione dei prestiti sono state estese per 9 mesi a questa categoria, con il potenziamento del Fondo di garanzia e il meccanismo del Fondo solidarietà mutui prima casa, il cosiddetto Fondo Gasparrini.

Nel caso in cui il tuo mutuo sia cointestato, è sufficiente che le condizioni richieste per ottenere la sospensione sussistano in capo a uno dei mutuatari. Qualora, ad esempio, l’altra persona che è cointestataria del vostro mutuo (o viceversa), sia impossibilitata a sottoscrivere la domanda a causa dell’emergenza Covid-19, tu puoi dichiarare, sotto la tua responsabilità, di agire anche in suo nome e per suo conto.
Quando sarà finita la sospensione del mutuo, dovrai riprendere a pagare la rate, con i tassi che saranno vigenti allora, partendo dalla quota capitale residua, quella cioè lasciata al momento della domanda. Il piano di ammortamento verrà quindi allungato di un periodo pari alla durata della sospensione. 

Ecco quali sono i casi in cui non puoi fare la domanda

Ci sono però alcuni casi in cui non puoi fare richiesta della sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa. Resti fuori dalla moratoria in caso di:

- mutuo stipulato con garanzia Consap

- mutuo stipulato per importi superiori ai € 250.000

-immobile rientrante nelle categorie catastali: A/1, A/8, A/9;

- ritardo con il pagamento delle rate da oltre 90 gg;

- titolarità di un’impresa che ha una posizione debitoria deteriorata, ossia catalogata nelle categorie sofferenze.

La modalità per richiedere la sospensione delle rate del mutuo

Per fare domanda e accedere al fondo non ti viene più richiesta la presentazione del modello Isee, che è l’indicatore della situazione economica equivalente. Una vera novità rispetto al passato, visto che la presentazione di questo modello era prevista dal decreto 244/2007.
Quello che invece devi fare è collegarti al sito della tua banca, compilare il modulo ufficiale, allegando tutta la documentazione che attesti lo stato di esigenza, ed inviarlo telematicamente alla tua banca.
Oppure, laddove sia possibile, per fare domanda, puoi recarti direttamente presso la tua filiale.

La procedura in breve
La tua banca, nel momento in cui avrà acquisito tutta la documentazione necessaria alla richiesta di sospensione delle rate del tuo mutuo, provvederà alla registrazione della domanda e all’acquisizione dell’identificativo della pratica. Entro 10 giorni invierà tutta la documentazione obbligatoria a Consap, che, a sua volta, entro 15 giorni comunicherà la sua decisione, motivando l’eventuale rigetto alla banca, che poi si metterà in contatto con te per metterti a conoscenza dell’esito della tua richiesta.

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