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Aumenti ammessi solo se la casa è arredata

 

 

Una maggiorazione fino al 20% per il canone degli affitti transitori. Riconosciuta per legge, ma che nella prassi quotidiana non arriva mai a questo livello.

La cornice normativa in cui si muovono le locazioni da uno a 18 mesi è stata fissata per prima in un decreto ministeriale delle Infrastrutture del 30 dicembre 2002, che ha dettato le linee guida per la stipula degli accordi territoriali e ha un articolo, il 2, dedicato ai contratti transitori.

La norma rimanda alle intese locali tra proprietari e inquilini la definizione dei casi in cui è possibile stipulare questo genere di locazione, ma fissa appunto l’asticella del rialzo a un massimo del 20 per cento. Peraltro si parla in realtà di «variazioni» del canone, lasciando così aperta la possibilità - teorica - che si tratti anche di diminuzioni del canone stesso. 

Di fatto, comunque, quasi nessun accordo si spinge fino a questo livello di maggiorazione. Anzi: quelli più recenti tendono a non prevedere alcuna maggiorazione per il transitorio. È così, ad esempio, a Milano con l’accordo rinnovato nel 2015, a Bologna (luglio 2014) e Napoli (2015). Ma anche Palermo, nonostante l’intesa risalga al 2009, fissa allo stesso livello sia il canone del canale “3+2” sia quello del transitorio. In questi casi gli accordi si limitano a indicare le condizioni alle quali è possibile scegliere un contratto “temporaneo”, che possono riguardare sia il locatore sia il conduttore (e in questo caso necessitano spesso di conferma entro fine contratto).

In alcune città, invece, le maggiorazioni sono ammesse, in percentuale peraltro diversificata. Ad esempio, a Roma e a Torino il canone può essere aumentato (o diminuito) fino a un massimo del 15% (a Torino, con la condizione, decisamente frequente negli affitti brevi, di dotare l’appartamento almeno di cucina e camera da letto ammobiliate). A Firenze l’incremento pari al 15% è fisso e si applica in automatico.

Diverso ancora è il caso di alcune città, come Genova e Trieste, in cui l’incremento può toccare il 10% ma se l’immobile è ammobiliato “prevale” la maggiorazione specifica per il mobilio (pari al 16% a Genova e al 15% a Trieste). Analoga condizione è stata scelta da Brescia, dove la variazione del 10% per i transitori è «assorbita» del tutto nel caso di affitto dell’immobile già ammobiliato, ipotesi che già comporta un incremento del 20 per cento.

Sul tema dei contratti transitori interviene anche la nuova convenzione nazionale firmata lo scorso 25 ottobre, che imporrà il canone “vincolato” ai contratti transitori siglati nei Comuni con più di 10mila abitanti. Nel frattempo si continua a seguire un criterio differente (si veda l’articolo di apertura), dato che le nuove condizioni dettate dalla convenzione necessitano di un Dm attuativo.

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