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L'Acquirente è garantito

Il costruttore dell'edificio è tenuto per legge a garantire l'acquirente nel caso in cui l'immobile, nel corso dei dieci anni successivi alla sua ultimazione, dovesse andare in rovina in tutto o in parte oppure presentare evidente pericolo di rovina o gravi vizi.
Tale garanzia ha per oggetto, in primo luogo, i vizi del suolo ove l'immobile è costruito, nonché del sottosuolo, soprattutto nei casi in cui si intenda procedere alla costruzione di box. Riguarda poi i gravi difetti di progettazione, di costruzione oppure di esecuzione derivanti da impiego di materiali non idonei o difettosi. I casi più frequenti sono quelli legati all'impermeabilizzazione dei terrazzi e dei lastrici solari, ai tetti mal posizionati, a problemi alle facciate interne ed esterne dell'edificio. Non sono esclusi i guai che si riscontrano nei singoli appartamenti, come il sollevamento della pavimentazione, le fessurazioni nei muri, i rivestimenti mal fatti o gli infissi mal posizionati.
Atti conservativi. Spetta naturalmente all'amministratore il compito di allertare tempestivamente il costruttore nel caso di scoperta di simili vizi e, se del caso, agire giudizialmente nei suoi confronti per ottenerne il risarcimento. Egli infatti ha il potere-dovere di compiere gli atti conservativi dei diritti riguardanti le parti comuni, compito che può ricomprendere anche atti finalizzati a salvaguardare i diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato. Tra questi, gli atti diretti a rimuovere i gravi difetti di costruzione che riguardino l'intero edificio condominiale o i singoli appartamenti, trattandosi di una ipotesi di causa comune di danno che abilita alternativamente l'amministratore e i singoli condomini ad agire per il risarcimento.
L'importante è che la denuncia dei vizi al costruttore avvenga entro un anno dalla loro scoperta. Accade però raramente che il costruttore venga chiamato a rispondere di simili vizi, vuoi perché spesso emergono a distanza di parecchio tempo dalla consegna dell'immobile, vuoi perché talvolta, nel momento in cui vengono scoperti, l'impresa costruttrice è già in liquidazione o, ancor peggio, è stata dichiarata fallita.
La novità legislativa. Il legislatore ha semplificato le cose nel caso di immobili per cui si è chiesto il permesso di costruire successivamente al 21 luglio 2005, data di entrata in vigore del decreto legislativo che obbliga il costruttore (o comunque colui che procede alla vendita) a contrarre e a consegnare all'acquirente, al momento del trasferimento della proprietà, una polizza assicurativa indennitaria decennale con effetto dalla data di fine dei lavori.
Questa polizza serve a coprire tutti i danni materiali e diretti dell'immobile, compresi quelli a terzi, che possono derivare dai gravi vizi e dai difetti citati. Niente più cause al costruttore, quindi, ma una semplice richiesta dell'amministratore o del condomino di avvalersi della polizza assicurativa per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti ai vizi verificati o addirittura alla rovina dell'edificio.

fonte: Il Sole 24 Ore

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