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Conduttore insolvente………….

Qualora un'impresa di ristrutturazione effettui degli interventi su di un immobile su richiesta del conduttore dello stesso e non ottenga il pagamento per il lavoro svolto, questa non può rivalersi sul proprietario dell'appartamento.
Unica eccezione a questa regola si ha quando il proprietario dà esplicito assenso all'esecuzione dell'opera.
E' quanto stabilisce la terza sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7627/2002.
Nel caso in questione, un imprenditore ha svolto dei lavori di ristrutturazione su di un immobile su richiesta dell'affittuario dello stesso. Successivamente, però, l'inquilino è fallito, pertanto non è più risultato in grado di saldare il debito con l'imprenditore.
Quest'ultimo, allora, ha deciso di citare in giudizio i proprietari, pretendendo che pagassero la somma relativa alle modifiche apportate all'immobile.
Secondo l'imprenditore, infatti, dopo gli interventi effettuati, l'appartamento sarebbe aumentato di valore, comportando un arricchimento dei proprietari, senza che questi avessero pagato nulla.
In base a questo ragionamento, quindi, in tribunale, l'imprenditore ha sottolineato "l'arricchimento della controparte senza giusta causa", facendo riferimento all'articolo 2041.
I giudici, compresi quelli della Corte di Cassazione, però, hanno respinto la richiesta.
Secondo questi ultimi, non era possibile fare riferimento a tale articolo, poiché non sussisteva il cosiddetto arricchimento senza giusta causa. Questa, infatti, vigeva ed era rappresentata chiaramente dal contratto di locazione stipulato fra il locatore e l'affittuario. L'imprenditore, pertanto, non poteva rivalersi sui proprietari, poiché questi, pur non avendo sborsato un euro, avevano ottenuto l'aumento del valore dell'appartamento in modo del tutto lecito e riconosciuto.

fonte: Time House

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