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Unifamiliari e superbonus 110

30 giugno 2022: è la scadenza fissata per il raggiungimento del 30% dei lavori, requisito indispensabile per poter usufruire del bonus 110 fino al 31 dicembre 2022 per ville e villette (che non è più legato al limite Isee). Da molti settori si chiede una proroga al 2023.

Le numerose modifiche normative che hanno interessato la cessione del credito hanno provocato un ritardo nel settore delle edilizia, unito anche agli aumenti delle materie prime. Senza dimenticare il ritardo nella pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto dei prezzi del Ministero della Transazione ecologica.

Per questa ragione presso gli uffici competenti dell'Amministrazione Finanziaria e degli altri Dicasteri sono in corso gli approfondimenti istruttori per valutare se ci sono gli spazi e le circostanze per una proroga della scadenza del 30 giugno 2022.

Se ci sarà una proroga essa con ogni probabilità avverrà dopo il varo del DEF 2022, il Documento di Economia e Finanza.

Quando scade il bonus 110 per le case singole?

La legge di bilancio 2022, che ha prorogato il bonus 110, ha inserito una scadenza per le villette e le case unifamiliari al 31 dicembre 2022, sempre e quando al 30 giugno 2022 si sia raggiunto il 30% dei lavori. Per i lavori eseguiti da condomini e persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate il superbonus scade il 31 dicembre 2023. Nel 2024 la detrazione del bonus 110 scende al 70%, mentre scende al 65% per gli interventi effettuati entro il 31 dicembre 2025.

Come funziona il 110 nel 2022?

Nel 2022 il 110 ha subito innumerevoli modifiche normative, soprattutto per quando riguarda il meccanismo di cessione del credito o sconto in fattura. Il decreto Sostegni ter ha infatti stabilito la possibilità di cedere il superbonus fino a un massimo di tre volte, con una prima cessione libera e le altre due possibili solo verso banche, assicurazioni ed enti accreditati. 

Quali sono i lavori che rientrano nel bonus 110?

Nel superbonus 110 rientrano i cosiddetti lavori i lavori trainanti o princiali, ovvero

  • di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro degli edifici
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria
  • antisismici e di riduzione del rischio sismico.

E anche i cosiddetti lavori trainati, ovvero quelle spese ammesse se effettuano insieme a uno dei lavori trainanti.

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