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Superamento barriere architettoniche

 

 

Le cosiddette barriere architettoniche rappresentano quegli ostacoli di tipo costruttivo, di natura temporanea o permanente, che hanno l’effetto di limitare oppure di impedire gli spostamenti e la fruizione dei servizi, in particolare alle persone disabili ovvero con limitata capacità motoria o sensoriale.

Cosa si intende per barriere architettoniche 

L’art. 2 del D.M. 236/1989, attuativo della legge 13/1989 descrive dettagliatamente cosa si intende per barriere architettoniche. Si tratta, in particolare:

  1. a) degli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque e in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
  2. b) degli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature e componenti;
  3. c) della mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

 Eliminazione barriere architettoniche: la detrazione Irpef

La legge, per gli interventi rivolti all’eliminazione delle barriere architettoniche, consente di beneficiare di un’agevolazione consistente in una detrazione Irpef del 50%, da calcolare su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2020.  Sarà all’uopo necessario il rispetto di alcune peculiarità tecniche.

Gli interventi agevolabili

L’agevolazione ricomprende le spese sostenute per ascensori e montacarichi, per elevatori esterni all’abitazione, per la sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, e quelle per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.

 Si tratta di una detrazione riguardante le sole spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili e che, dunque, non troverà applicazione in caso di semplice acquisto di strumenti o beni mobili, anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità. Ancora, tale agevolazione non potrà essere fruita contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento di una persona con disabilità.

Chi può usufruire delle agevolazioni fiscali

Potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, coloro che sostengono le spese per gli interventi effettuati sugli immobili. Pertanto, oltre ai proprietari dell’immobile ristrutturato, potranno beneficiare della detrazione Irpef anche i titolari di altri diritti reali come i nudi proprietari o gli usufruttuari.

Ancora, potranno altresì godere degli sgravi fiscali gli inquilini, i comodatari o il promittente acquirente che abbia provveduto a registrare il contratto preliminare, nonché i familiari conviventi del possessore o detentore che abbiano sostenuto la spesa per favorire la mobilità del disabile.

Appalto di lavori: IVA al 4%

Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o aventi ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, è inoltre applicabile l’aliquota IVA agevolata del 4%, anziché quella ordinaria.

Per beneficiare dell’aliquota IVA ridotta, dal contratto o dalla relativa fattura dovrà risultare in maniera esplicita la circostanza che tali opere sono effettivamente finalizzate all’eliminazione di barriere architettoniche, menzionando il numero 41-ter della Tabella A, parte II, allegata Decreto IVA (d.P.R. n. 633/1972), che prevede tale agevolazione.

Il legislatore si limita, infatti, a prevedere che l’agevolazioni spetti in relazione alla tipologia di intervento e alla sua finalità, indipendentemente dalle condizioni sanitarie. Pertanto ne potrà beneficiare acquista direttamente il bene, dunque sia la stessa persona con disabilità che il familiare che acquista direttamente il bene.

Il decreto IVA prevede anche un’altra distinta fattispecie di aliquota agevolata al 4% (cfr. Tabella A, parte II, n. 31) per le forniture di poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie.

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