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Termovalvole obbligatorie dal 31 dicembre: ecco come adeguarsi

Anche dopo l’integrazione del Dlgs 102/14 da parte del Dlgs 141/2016, resta invariata la scadenza del prossimo 31 dicembre per dotare di contabilizzatori del calore gli impianti di riscaldamento centralizzati. Sono stati confermati la precedenza alla contabilizzazione diretta rispetto a quella indiretta e l’obbligo accessorio di termoregolazione in caso di contabilizzazione indiretta.
È anche confermato che in caso di impossibilità tecnica o non convenienza economica l’obbligo non sussiste ma, per evitare la sanzione, queste condizioni devono essere dimostrate da una relazione asseverata di un tecnico.
La prima indicazione operativa è che non cambia nulla di sostanziale dal punto di vista dell’iter di installazione. In effetti, non c’è mai stato alcun motivo ragionevole per ritardare i lavori, e la data di scadenza è stata fissata dalla Commissione Ue quattro anni fa. Chi ha sospeso i lavori potrebbe trovarsi ora in serie difficoltà a rispettare il termine del 31 dicembre prossimo ed esposto al rischio concreto di sanzioni.
È sconsigliabile anche prendere con leggerezza la strada della non convenienza economica. La norme tecnica En 15459, fra l’altro, chiede di considerare il valore residuo degli impianti alla fine del periodo di calcolo. Nel caso classico di impianto a colonne montanti, se si esegue un calcolo su dieci anni (vita dei ripartitori) si dovrà tener conto che dopo quest’arco di tempo le valvole termostatiche hanno ancora metà del valore nominale perché hanno durata di vita di 20 anni.
Il riparto
Circa il criterio di riparto, viene confermato il riferimento di base alla norma Uni 10200. Il decreto 141/2016 ha aggiunto la facoltà (non l’obbligo) da parte dell’assemblea di adottare un criterio semplificato definito dalla legge, purché ricorrano determinate condizioni che devono essere comprovate dalla relazione asseverata di un tecnico abilitato.
Le possibili condizioni di accesso al “semplificato” sono due:
la prima possibilità è che non sia applicabile la norma Uni 10200. Attualmente (con la norma Uni 10200:2013) ciò è vero solo per la contabilizzazione indiretta nelle case poco utilizzate (case vacanza e/o parzialmente occupate) in quanto non è determinata la quota di consumo involontario; ma la revisione della 10200 tratterà anche questo caso. A conti fatti, è una condizione che non sarà mai verificata e, tranne casi eccezionali, sarebbe legale ma irragionevole e iniquo applicare una quota a consumo di almeno il 70% in una casa poco abitata;
la seconda possibilità è che ci siano «differenze di almeno il 50% fra i fabbisogni delle unità immobiliari». A prescindere dall’indeterminazione del criterio (a cosa si riferisce la quota del 50%?) e dal servizio a cui si applica (solo per riscaldamento o anche per acqua calda sanitaria? Insieme o separatamente?), in pratica questa condizione è quasi sempre verificata per il riscaldamento, tranne forse quei pochi casi in cui il tetto e le altre strutture orizzontali esposte siano state coibentate.
Se ricorre almeno una di queste due condizioni, si può adottare il seguente criterio: almeno il 70% (cioè dal 70 al 100%) va ripartito in base agli effettivi consumi volontari, cioè in proporzione alle letture degli apparecchi di contabilizzazione (Ur, unità di ripartizione, o kwh) senza alcuna correzione, neanche, per situazioni sfavorite; mentre il restante (dal 30% fino allo 0) può essere ripartito come desidera l’assemblea.
Operativamente, dopo aver installato la contabilizzazione, l’assemblea deve anche adottare un nuovo criterio di riparto conforme a legge e si trova a un bivio. Può utilizzare la Uni 10200, e allora non cambia nulla rispetto al passato. Altrimenti, deve chiedere a un tecnico abilitato (presumibilmente il progettista della contabilizzazione) di sottoscrivere la relazione asseverata – in cui dichiara che sussistono le condizioni – e poi deliberare di adottare il metodo semplificato, la quota da ripartire in base ai consumi effettivi (dal 70 al 100%) e infine il criterio di riparto del resto.
L’adozione del criterio di riparto semplificato può essere sensata per i classici impianti di riscaldamento a colonne montanti in edifici normalmente abitati, dove il 70% ha un significato statistico valido. Ma porta a risultati iniqui e in contrasto col principio dei consumi effettivi in tutti i casi in cui la quota di consumo volontario scenda sotto il 70% (case poco occupate, acqua calda sanitaria, moltissime reti a zone).
L’effetto è infatti quello di far pagare solo ad alcuni (in base alle letture dei contatori) il consumo di tutti (dispersioni) della rete. Le situazoni reali per cui si finisce in tribunale sono proprio così: conti astronomici ai pochi presenti nell’edificio, per eccesso di quota volontaria. Finora questi ultimi potevano difendersi, ora saranno salassati. Inoltre, nel caso della contabilizzazione diretta, che senso ha imporre una quota fissa per legge o delibera quando risulta dalle letture degli apparecchi?
Ad ogni modo, chi ha già installato i contatori e ripartito i costi secondo quanto previsto dal Dlgs 102/14 e dalla Uni 10200 nella stagione 2015/2016 non deve rifare nulla.

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