L'Ici per la casa coniugale non pesa sull'assegnatario

MILANO Il coniuge separato assegnatario della casa non è da considerare il soggetto passivo dell'imposta comunale sugli immobili, e come tale non è tenuto al pagamento dell'Ici in sostituzione del marito (o più raramente, della moglie) proprietario dei locali. La corte di Cassazione (sentenza 24486/08, depositata ieri) ha corretto e rispedito ad altra sezione territoriale la decisione della Commissione tributaria regionale del Veneto che, nel settembre del 2004, aveva accolto il ricorso di Pietro S. contro il comune di Chiampo, nel Vicentino. I fatti della controversia risalivano al 1998, quando l'amministrazione locale aveva inviato all'uomo, separato, l'avviso di accertamento per omessa dichiarazione e mancato versamento dell'Ici. L'atto era stato tempestivamente impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale, sul presupposto che il tribunale civile, in sede di separazione personale, aveva affidato la casa coniugale alla moglie; una versione, questa, avallata dal giudice tributario di primo grado, ma ribaltata dalla Commissione regionale, dando ragione al marito, e quindi portata in Cassazione dal Comune veneto. La sezione tributaria della Corte (relatore Raffaele Botta) ha liquidato la questione in tre pagine e sulla base di una semplice constatazione di diritto: l'assegnazione della casa coniugale integra «un atipico diritto personale di godimento e non un diritto reale» tanto che «in capo al coniuge non è ravvisabile la titolarità di un diritto di proprietà o di uno dei diritti di godimento specificamente previsti dalla norma» e che danno titolo per il pagamento dell'Ici (articolo 3 legge 504/1992: usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie). Non è applicabile, secondo la Corte, neppure il codice civile (articolo 218) perché la norma è relativa al regime della separazione dei beni, integra l'articolo 217 (amministrazione dei beni) e non è estensibile. A margine della sentenza, è da sottolineare che la recente soppressione dell'Ici per la prima casa pone ulteriori problemi di interpretazione in casi come questo in cui, appunto, il proprietario non abita più l'immobile ex coniugale.

fonte: Il Sole 24 Ore