---
title: "Al nord riscaldamenti al via. Rischio sanzioni sulle termo valvole"
description: "Le ultime news, leggi e normative del settore immobiliare"
url: "https://www.grimaldi.casa/en/news/al-nord-riscaldamenti-al-via-rischio-sanzioni-sulle-termo-valvole"
date: "2026-05-13T17:34:25+00:00"
language: "en-GB"
---

#  Al nord riscaldamenti al via. Rischio sanzioni sulle termo valvole

   20 October 2017  0 minutes read

- [ ](https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.grimaldi.casa/en/news/al-nord-riscaldamenti-al-via-rischio-sanzioni-sulle-termo-valvole "Facebook")
- [ ](https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.grimaldi.casa/en/news/al-nord-riscaldamenti-al-via-rischio-sanzioni-sulle-termo-valvole "LinkedIn")
- [ ](https://twitter.com/share?url=https://www.grimaldi.casa/en/news/al-nord-riscaldamenti-al-via-rischio-sanzioni-sulle-termo-valvole&text=Al%20nord%20riscaldamenti%20al%20via.%20Rischio%20sanzioni%20sulle%20termo%20valvole "X (formerly Twitter)")

L’accensione degli impianti termici è un rito che, immancabile, si ripete ogni anno, con l’arrivo dell’autunno e dei primi freddi. Rappresenta però solo l’atto conclusivo di attività di manutenzione che, all’attivazione, devono essere ormai terminate. L’accensione degli impianti termici è funzione del sito in cui è collocato l’edificio e, più precisamente, della zona climatica di riferimento. L’intero territorio italiano è infatti suddiviso in 6 zone climatiche, dalla A (la più calda) alla F (la più fredda).

Il 15 ottobre è quindi la data dell’accensione degli impianti negli edifici collocati in zona climatica E (in cui ricadono pressoché tutte le città del Nord Italia). Nella zona F non vi sono limitazioni temporali, mentre per l’accensione in zona climatica A o B si deve attendere il 1° dicembre! Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio, e previa autorizzazione del Sindaco del Comune in cui sono collocati.

Sussistono inoltre limiti anche sulla durata giornaliera di attivazione dell’impianto (dalle 14 ore in zona E alle 6 ore in zona A). Qualora vi sia un sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore, si può superare quest’ultima limitazione. Queste prescrizioni non si applicano agli edifici in cui vi sia permanenza di soggetti deboli, quali ospedali, case di cura, asili e scuole materne.

Attenzione: i condomìni che, in contesto centralizzato, non abbiano ancora installato un sistema di contabilizzazione e termoregolazione ai sensi del D.Lgs. 102/2014 (la proroga dopo il 30 giugno non c’è stata), dovranno attendere la prossima primavera per potersi adeguare. L’impianto sarà però non a norma, e i proprietari delle unità immobiliari saranno sanzionabili in caso di controllo da parte dei pubblici funzionari preposti (ammenda tra le 500 e le 2.500 euro).

La responsabilità (civile e penale) dell’impianto termico dell’amministratore in caso di impianto centralizzato, o dell’amministratore delegato in caso di soggetto giuridico proprietario dell’impianto. È però possibile delegare tale responsabilità ad un terzo soggetto, il Terzo Responsabile, purché sia dotato di adeguata capacità tecnica ed economica e, soprattutto, purché l’impianto sia a norma di legge, dal punto di vista tecnico e documentale.

Qualora l’impianto non sia a norma, o cessi di esserlo, il Terzo Responsabile non può assumere la delega e, se in carica, deve segnalare il problema e dimettersi entro 10 giorni qualora nulla venga fatto per porvi rimedio.

La garanzia della piena conformità dell’impianto si può avere solo rispettando le scadenze indicate. È il libretto di uso e manutenzione del generatore di calore che dice quali siano le operazioni di manutenzione da svolgere e con quale frequenza (in genere i produttori richiedono attività manutentive almeno annuali, svolte da personale qualificato.

I controlli di efficienza energetica sono invece esplicitamente previsti dall’Allegato A del Dpr 74/2013. Per gli impianti a combustione a gas, sono previsti controlli ogni 4 anni sino ai 100 kW e ogni 2 anni oltre tale soglia. Da sottolineare come le Regioni possano richiedere frequenze minori: è il caso della Lombardia che ha dimezzato tali scadenze portandole a 2 ed 1 anno.

Per verificare quanto è stato fatto sull’impianto, e se son state rispettate tutte le scadenze previste, si può consultare il Libretto di Impianto di Climatizzazione, che, ai sensi di DM 10/02/2014, è presente per ogni impianto termico.

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Home", "item": "https://www.grimaldi.casa/en" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "News", "item": "https://www.grimaldi.casa/en/news" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Al nord riscaldamenti al via. Rischio sanzioni sulle termo valvole", "item": "https://www.grimaldi.casa/en/news/al-nord-riscaldamenti-al-via-rischio-sanzioni-sulle-termo-valvole" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "NewsArticle", "mainEntityOfPage": { "@type": "WebPage", "@id": "https://www.grimaldi.casa/en/news/al-nord-riscaldamenti-al-via-rischio-sanzioni-sulle-termo-valvole" }, "headline": "Al nord riscaldamenti al via. Rischio sanzioni sulle termo valvole", "description": "L&rsquo;accensione degli impianti termici &egrave; un rito che, immancabile, si ripete ogni anno, con l&rsquo;arrivo dell&rsquo;autunno e dei primi freddi. Rappresenta per&ograve; solo l&rsquo;atto conclusivo di attivit&agrave; di manutenzione che, all&rsquo;attivazione, devono essere ormai terminate. L&rsquo;accensione degli impianti termici &egrave; funzione del sito in cui &egrave; collocato l&rsquo;edificio e, pi&ugrave; precisamente, della zona climatica di riferimento. L&rsquo;intero territorio italiano &egrave; infatti suddiviso in 6 zone climatiche, dalla A (la pi&ugrave; calda) alla F (la pi&ugrave; fredda). Il 15 ottobre &egrave; quindi la data dell&rsquo;accensione degli impianti negli edifici collocati in zona climatica E (in cui ricadono pressoch&eacute; tutte le citt&agrave; del Nord Italia). Nella zona F non vi sono limitazioni temporali, mentre per l&rsquo;accensione in zona climatica A o B si deve attendere il 1&deg; dicembre! Al di fuori di tali periodi, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l&rsquo;esercizio, e previa autorizzazione del Sindaco del Comune in cui sono collocati. Sussistono inoltre limiti anche sulla durata giornaliera di attivazione dell&rsquo;impianto (dalle 14 ore in zona E alle 6 ore in zona A). Qualora vi sia un sistema di termoregolazione e contabilizzazione del calore, si pu&ograve; superare quest&rsquo;ultima limitazione. Queste prescrizioni non si applicano agli edifici in cui vi sia permanenza di soggetti deboli, quali ospedali, case di cura, asili e scuole materne. Attenzione: i condom&igrave;ni che, in contesto centralizzato, non abbiano ancora installato un sistema di contabilizzazione e termoregolazione ai sensi del D.Lgs. 102/2014 (la proroga dopo il 30 giugno non c&rsquo;&egrave; stata), dovranno attendere la prossima primavera per potersi adeguare. L&rsquo;impianto sar&agrave; per&ograve; non a norma, e i proprietari delle unit&agrave; immobiliari saranno sanzionabili in caso di controllo da parte dei pubblici funzionari preposti (ammenda tra le 500 e le 2.500 euro). La responsabilit&agrave; (civile e penale) dell&rsquo;impianto termico dell&rsquo;amministratore in caso di impianto centralizzato, o dell&rsquo;amministratore delegato in caso di soggetto giuridico proprietario dell&rsquo;impianto. &Egrave; per&ograve; possibile delegare tale responsabilit&agrave; ad un terzo soggetto, il Terzo Responsabile, purch&eacute; sia dotato di adeguata capacit&agrave; tecnica ed economica e, soprattutto, purch&eacute; l&rsquo;impianto sia a norma di legge, dal punto di vista tecnico e documentale. Qualora l&rsquo;impianto non sia a norma, o cessi di esserlo, il Terzo Responsabile non pu&ograve; assumere la delega e, se in carica, deve segnalare il problema e dimettersi entro 10 giorni qualora nulla venga fatto per porvi rimedio. La garanzia della piena conformit&agrave; dell&rsquo;impianto si pu&ograve; avere solo rispettando le scadenze indicate. &Egrave; il libretto di uso e manutenzione del generatore di calore che dice quali siano le operazioni di manutenzione da svolgere e con quale frequenza (in genere i produttori richiedono attivit&agrave; manutentive almeno annuali, svolte da personale qualificato. I controlli di efficienza energetica sono invece esplicitamente previsti dall&rsquo;Allegato A del Dpr 74/2013. Per gli impianti a combustione a gas, sono previsti controlli ogni 4 anni sino ai 100 kW e ogni 2 anni oltre tale soglia. Da sottolineare come le Regioni possano richiedere frequenze minori: &egrave; il caso della Lombardia che ha dimezzato tali scadenze portandole a 2 ed 1 anno. Per verificare quanto &egrave; stato fatto sull&rsquo;impianto, e se son state rispettate tutte le scadenze previste, si pu&ograve; consultare il Libretto di Impianto di Climatizzazione, che, ai sensi di DM 10/02/2014, &egrave; presente per ogni impianto termico.", "image": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.grimaldi.casa/images/2025-12-22.webp" }, "publisher": { "@type": "Organization", "name": "Grimaldi Padova", "logo": { "@type": "ImageObject", "url": "https://www.grimaldi.casa/images/watermark_blu.jpg" } }, "author": { "@type": "Person", "name": "Grimaldi Padova", "url": "https://www.grimaldi.casa" }, "datePublished": "2017-10-25T00:06:47+02:00", "dateCreated": "2017-10-20T00:06:51+02:00", "dateModified": "2017-10-20T00:06:51+02:00" }
```
