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title: "Decreto \"Salva Casa\""
description: Il Decreto Legge 29 maggio 2024,  n.  69 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.  124) introduce “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica“,  denominat
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# Decreto "Salva Casa"

15. Juni 2024

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Il Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124) introduce “*Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica*“, denominato di **Decreto Salva Casa**, apporta modifiche significative al Testo Unico Edilizia (d.P.R. n. 380/2001), con l’**obiettivo di risolvere problematiche edilizie e urbanistiche in risposta alla crescente esigenza abitativa**. Il decreto si focalizza su sanatorie per **abusi edilizi “minori”**, evitando il condono per abusi strutturali maggiori.

Le misure mirano a semplificare le normative edilizie, ridurre le barriere burocratiche, incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e stimolare il mercato immobiliare. Il provvedimento punta anche a risolvere le problematiche amministrative locali e a promuovere un futuro sostenibile.

In fase di conversione, il decreto subirà ulteriori modifiche per inserire norme aggiuntive volte alla semplificazione dell’attività edilizia.

## **Le implicazioni in ambito condominiale**

Le recenti modifiche introdotte dal decreto “Piano salva casa” hanno implicazioni significative per la gestione condominiale, in quanto ampliano le categorie di interventi di edilizia libera.

Tra le nuove previsioni ***rientrano anche le tende da sole e le vetrate panoramiche amovibili dette Vepa***. Tali innovazioni, però, incontrano un limite: ***devono essere effettuate senza compromettere il decoro architettonico degli edifici condominiali.***

Le nuove disposizioni si inseriscono nell’ambito dell’articolo 6 del Dpr 380/2001, che disciplina le diverse categorie di interventi realizzabili in edilizia libera, ossia quelli eseguibili senza necessità di titolo abilitativo. 

Questi includono: 

- interventi di manutenzione ordinaria; 
- installazione di pompe di calore aria-aria con potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW; 
- interventi volti alla eliminazione delle barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni o manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; 
- interventi relativi alla pavimentazione 
- installazione di pannelli solari e fotovoltaici per edifici situati in zone non storiche o artistiche.

In particolare,***le Vepa sono appunto vetrate, che devono essere totalmente trasparenti**,* in modo da non determinare un effetto visivamente rilevante, e ***del tutto amovibili***, così da non alterare permanentemente la fisionomia strutturale del fabbricato.

Dunque, *devono **avere funzioni temporanee,*** senza alcun aumento di volumetria, né tantomeno cambio di destinazione d’uso. Le Vepa sono progettate per migliorare le prestazioni acustiche ed energetiche e ridurre le dispersioni termiche.

Con la modifica apportata al punto b-bis dell’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia, queste vetrate possono essere installate non solo sulle logge, ma anche sui porticati. 

È importante notare che le Vepa: 

- non devono trasformare gli spazi in aree stabilmente chiuse (questo comporterebbe una variazione dei volumi e delle superfici);
- devono permettere una naturale microaerazione; 
- presentare caratteristiche tecnico-costruttive e un profilo estetico tali da minimizzare l’impatto visivo e l’ingombro apparente;
- non devono modificare le linee architettoniche preesistenti.

Con la conversione in legge del decreto Aiuti bis (Dl 115/2022), le vetrate panoramiche erano già state incluse esplicitamente tra gli interventi di edilizia libera. Ora, questa disposizione è ulteriormente estesa per consentire la loro realizzazione anche sui porticati, ampliando le opportunità per i proprietari di migliorare il comfort e l’efficienza energetica delle loro abitazioni, sempre nel rispetto del decoro architettonico degli edifici.

## **Le tende da sole “libere”**

Sempre al punto b-ter dell’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia si introduce una nuova categoria di interventi di edilizia libera, riguardante le***opere di protezione dal sole***. 

Questa categoria include una vasta gamma di soluzioni, come: 

- tende, tende da sole, tende da esterno; 
- tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile; 
- tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili. 

Tali strutture possono essere addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari, incluse le strutture fisse necessarie al loro sostegno e alla loro estensione.

L’articolo 6-ter precisa che, in ogni caso, queste tende: 

- non devono creare spazi stabilmente chiusi, il che comporterebbe una variazione dei volumi e delle superfici;
- le strutture devono inoltre presentare caratteristiche tecnico-costruttive; 
- devono avere un profilo estetico tali da minimizzare l’impatto visivo; 
- devono preservare il decoro architettonico dell’edificio.

In pratica, con questa nuova modifica normativa,*** i condomini potranno installare protezioni solari in modo più semplice e rapido, senza necessità di autorizzazioni complesse, favorendo il miglioramento del comfort abitativo e l’efficienza energetica, sempre nel rispetto delle linee architettoniche preesistenti e del decoro complessivo degli edifici.***
